La proprietà intellettuale
Nel campo della costruzione, oltre alla progettazione e alla realizzazione di manufatti, si ha a che fare con il loro ciclo di vita che di regola coinvolge marginalmente i progettisti. Un aspetto rilevante è però il diritto che può esercitare il progettista su una sua opera. A questo proposito abbiamo intervistato Daniele Graber, ingegnere HTL e giurista, partner dello studio VIALEX Avvocati SA e consulente giuridico di OTIA e CAT.
Pablo Valsangiacomo: In che cosa consiste la proprietà intellettuale e che durata ha?
Daniele Graber: Con proprietà intellettuale s’intende la materia giuridica regolata da un insieme di leggi come il diritto dei marchi, i brevetti e il diritto d’autore. Per gli architetti si pensa di solito a quest’ultimo. La legge sui diritti d’autore (LDA) intende proteggere, in sintesi «le opere […] che presentano un carattere originale», come scritto nell’articolo 2 LDA, che conferisce dei diritti esclusivi all’autore. Questi diritti nascono automaticamente, contrariamente ad altri diritti della proprietà intellettuale che vanno registrati. I diritti d’autore vanno suddivisi in diritti d’autore della personalità, che appartengono esclusivamente all’autore, e patrimoniali, che conferiscono il diritto di usare e modificare l’opera; questi ultimi, trasferibili a terzi, hanno una validità (nel caso dell’architettura e l’ingegneria) di 70 anni dopo la morte dell’autore.
PV: Qual è la posizione dell’ente pubblico sul diritto d’autore?
DG: L’Ente pubblico ha l’obbligo di salvaguardare nell’interesse pubblico le opere commissionate. A mio modo di vedere, ci deve essere un grande rispetto per questi lavori poichè hanno un valore non solo funzionale, ma anche culturale.
La LDA non protegge i beni culturali, che sono protetti da altre leggi; la LDA dovrebbe comunque spingere i committenti pubblici e privati a trattare correttamente l’opera, rispettandola e salvaguardandola. Va considerato anche l’evolvere costante della sensibilità culturale. Ad esempio, negli anni Novanta sono state demolite opere degli anni Sessanta che oggi, a 30 anni di distanza, rimpiangiamo amaramente. Come ente pubblico si dovrebbe essere quindi molto prudenti in questo senso.
PV: Il diritto d’autore ha la stessa valenza per ingegneri e architetti?
DG: Il criterio di partenza è capire se l’opera ha un carattere originale e individuale. Il risultato di molti lavori d’ingegneria civile, come il dimensionamento di un muro in beton, non è considerato dalla giurisprudenza un’opera protetta ai sensi della LDA. Il tipico esempio di un’opera protetta con carattere originale e individuale si trova nei concorsi: viene presentato un compito per il quale sono proposte una moltitudine di soluzioni diverse.
PV: Pensando al grande numero di edifici pubblici realizzati negli ultimi decenni, l’ente pubblico dovrebbe rivolgersi all’autore, se ancora attivo, qualora si volessero eseguire ristrutturazioni o ampliamenti?
DG: La legge sulle commesse pubbliche contiene un’eccezione che permette di tutelare l’autore qualora la sua applicazione ne leda i diritti. I committenti hanno la facoltà di incaricare direttamente l’autore, cosa accettata anche dalle associazioni professionali. La mia sensazione è che ci sia una sensibilità sempre maggiore, anche se abbiamo diversi esempi contrari. La proprietà intellettuale prende sempre più forza rispetto alla proprietà materiale e questo è senz’altro positivo. Bisogna dire che ci sono diverse eccezioni poco edificanti, che coinvolgono anche enti pubblici. Essi hanno elaborato clausole contrattuali, segnatamente le KBOB, unilaterali, che spogliano l’architetto di ogni diritto, spesso già a livello di concorso.
Questo modo di fare non va bene. Il miglior contratto è un contratto equilibrato, che rispetti il lavoro dei progettisti. La SIA 142, che rappresenta la base per i concorsi di progettazione, è molto chiara al riguardo e preserva al suo articolo 26 i diritti d’autore ai partecipanti.
PV: Ha riscontrato aspetti problematici legati al diritto d’autore nei concorsi?
DG: Ci sono stati casi estremi e molto rari dove il committente ha litigato con i vincitori di un concorso, bloccando la procedura. Per evitare queste situazioni le condizioni dei committenti sono state irrigidite, sovente in modo ingiustificato, visto che la corretta clausola deve sempre essere calibrata al caso concreto. C’è poi un tema ricorrente legato alle dispute, anche importanti, tra membri del medesimo gruppo mandatario che hanno partecipato a un concorso in consorzio. Visto che lo statuto di coautori implica uguali diritti, è necessario pensare da subito a regole che fermino sul nascere eventuali litigi. A tal proposito OTIA ha elaborato un modello di regole che definisce i rapporti dei membri di un gruppo mandatario nella fase di concorso, tra cui anche i diritti d’autore.
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